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Art. 49 Condizioni di autorizzazione
(art. 10 cpv. 4, nonché art. 37 LBVM) 1La FINMA accorda ai commercianti esteri l'autorizzazione di erigere una rappresentanza, se:
2La FINMA può negare l'autorizzazione in virtù dell'articolo 37 della legge. 3 Gli articoli 12 a 14, 16 e 17 della legge non sono applicabili alle rappresentanze dei commercianti esteri. |
