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Art. 56 Dominio estero
(art. 37, art. 10 cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) 1I commercianti organizzati secondo il diritto svizzero sono ritenuti dominati dall'estero se persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti vi partecipano direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o vi esercitano altrimenti un influsso determinante. 2 Si considerano persone straniere:
3 I commercianti che passano sotto dominio estero devono chiedere l'autorizzazione della FINMA. Lo stesso dicasi dei commercianti dominati dall'estero in caso di cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti. 4I membri dell'amministrazione e della direzione del commerciante comunicano alla FINMA tutti i fatti che lasciano presupporre un dominio estero del commerciante o un cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti. 1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). |
