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Art. 58a Disposizione transitoria della modifica del 5 luglio 2017
1Gli obblighi di cui agli articoli 30 capoverso 2 e 31 capoversi 1 lettera d e 2 devono essere adempiuti al più tardi dal 1° ottobre 2018. I fatti che si verificano tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2018 e che sono soggetti a questi obblighi devono essere registrati e comunicati retroattivamente entro il 31 dicembre 2018. 2Le succursali estere di commercianti svizzeri di valori mobiliari devono adempiere i loro obblighi di cui agli articoli 30 capoverso 2 e 31 capoversi 1 lettera d e 2 al più tardi dal 1° gennaio 2019. 3Fino al 31 dicembre 2017 la deroga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 31 capoverso 4 può essere fatta valere senza un accordo secondo l'articolo 32 capoverso 3 LInFi o uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza. 1 Introdotto dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |
