Ordinanza
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Art. 18 Osservazione del mercato del lavoro
(art. 7 cpv. 2 LC) 1 Il collocatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione comunica alla competente autorità cantonale, all’inizio di ogni anno, il numero di persone collocate durante l’anno civile trascorso, suddivise secondo il sesso e l’origine (svizzera o estera). 2 La SECO assicura una procedura di notificazione uniforme. 3 Il collocatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione può essere obbligato a fornire alla SECO, nell’ambito di rilevamenti parziali e in forma anonima, ulteriori particolari personali delle persone in cerca d’impiego o loro caratteristiche che interessano il mercato del lavoro. |