Ordinanza
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Art. 47 Protezione dei dati
(art. 18 cpv. 3 LC) 1 Il prestatore è generalmente autorizzato ad elaborare i dati relativi alle persone in cerca d’impiego e ai lavoratori solo con il consenso degli interessati. Deve ottenere segnatamente il loro consenso per:
2 Il prestatore non ha bisogno del consenso degli interessati per trasmettere, nell’ambito della sua attività di fornitura di personale a prestito, dati sulle persone in cerca d’impiego e sui lavoratori:
3 Il prestatore è autorizzato ad elaborare i dati, al termine dei rapporti di lavoro, solo con il consenso dell’interessato. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da altre norme relative alla conservazione di singoli dati. 4 Gli interessati devono dare il loro consenso per scritto e possono revocarlo in qualsiasi momento. La persona interessata deve essere informata di questo diritto. |
