Ordinanza
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Art. 48b Contributi alle spese di perfezionamento e d’esecuzione 40
(art. 20 cpv. 1 secondo per. LC) 1 Se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale prevede l’obbligo di versare contributi alle spese di perfezionamento e d’esecuzione, tale obbligo nasce il primo giorno e dura per tutto il tempo in cui il lavoratore sottostà al contratto collettivo. 2 I contributi sono versati e impiegati secondo quanto stabilito dal contratto collettivo di lavoro. 3 Il lavoratore fornito a prestito ha accesso, alla pari dei lavoratori del settore:
40 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965). |
