Ordinanza
|
|
Art. 48d Spese di controllo e pene convenzionali; controlli 42
(art. 20 cpv. 2 LC) 1 Le pene convenzionali inflitte e le spese di controllo addossate ai prestatori sono versate e impiegate secondo quanto stabilito dal contratto collettivo. 2 Durante i controlli, gli organi paritetici riservano al prestatore lo stesso trattamento applicato agli altri datori di lavoro del settore. I controlli sono annunciati al prestatore entro un termine adeguato. 3 L’organo paritetico preposto ai controlli o i servizi di controllo da esso designati sono soggetti all’obbligo del segreto secondo l’articolo 34 LC. Se accertano infrazioni che non siano di lieve entità, devono darne comunicazione all’ufficio cantonale del lavoro. 4 Il prestatore può chiedere in qualsiasi momento all’autorità cantonale responsabile della dichiarazione di obbligatorietà generale che il controllo sia effettuato da un organo di controllo indipendente dalle parti contraenti. L’articolo 6 della legge federale del 28 settembre 195643 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro è applicabile per analogia. 42 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965). |
