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Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento; OC)
del 16 gennaio 1991 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 49Periodo di disdetta
(art. 19 cpv. 4 LC)
I periodi di disdetta previsti nell’articolo 19 capoverso 4 LC si applicano unicamente al prestito di lavoratori a imprese acquisitrici sotto forma di lavoro temporaneo.