Ordinanza
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Art. 53e Diritto di richiesta dei Cantoni
(art. 21a cpv. 7 LStrI) 1 Un Cantone può chiedere che nel suo territorio sia introdotto l’obbligo di annunciare i posti vacanti secondo gli articoli 53a–53d in un genere di professione in cui il tasso di disoccupazione raggiunge o supera, internamente al Cantone, il valore soglia. 2 I Cantoni possono presentare congiuntamente la richiesta di cui al capoverso 1 se nel loro territorio cantonale sono adempiute le condizioni previste. 3 L’obbligo di annunciare i posti vacanti è limitato di volta in volta a un anno. |