Ordinanza
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Art. 19 Protezione dei dati
(art. 7 cpv. 3 LC) 1 Il collocatore è generalmente autorizzato ad elaborare i dati relativi alle persone in cerca d’impiego e ai posti vacanti solo con il consenso degli interessati. Deve ottenere segnatamente il loro consenso per:
2 Il collocatore non ha bisogno del consenso degli interessati per trasmettere, nell’ambito della sua attività di collocamento, dati sulle persone in cerca d’impiego e sui posti vacanti:
3 Il collocatore è autorizzato ad elaborare i dati, una volta concluso il collocamento o dopo la revoca del mandato di collocamento, solo con il consenso dell’interessato. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da altre norme relative alla conservazione di singoli dati. 4 Gli interessati devono dare il loro consenso per scritto e possono revocarlo in qualsiasi momento. La persona interessata deve essere informata di questo diritto. |