Ordinanza
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Art. 26 Attività di fornitura di personale a prestito
(art. 12 cpv. 1 LC) 1 È considerato prestatore chiunque ceda i servizi di un lavoratore a un’impresa acquisitrice, accordandole per l’essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore. 2 È inoltre possibile concludere che vi è un’attività di fornitura di personale a prestito segnatamente se:
3 La fornitura a terzi di lavoratori già forniti a prestito (cosiddetta subfornitura o fornitura indiretta) non è consentita. La fornitura di un lavoratore a un’impresa terza è invece consentita se:
4 Se imprese riunite in un consorzio cedono i servizi di lavoratori a tale consorzio non si è in presenza di una fornitura di personale a prestito salvo se al consorzio è accordato per l’essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore.21 19 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20135321). 20 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20135321). 21 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20135321). |
