Ordinanza
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Art. 27 Oggetto
(art. 12 LC) 1 La fornitura di personale a prestito comprende il lavoro temporaneo, il lavoro a prestito e la cessione occasionale di lavoratori ad imprese acquisitrici. 2 È considerata lavoro temporaneo se lo scopo e la durata del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore sono limitati a un solo impiego presso un’impresa acquisitrice. 3 È considerata lavoro a prestito se:
4 È considerata cessione occasionale di lavoratori se:
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