Ordinanza
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Art. 28 Forme di fornitura di personale a prestito sottoposte ad autorizzazione
(art. 12 cpv. 1 LC) 1La fornitura di personale a prestito è sottoposta ad autorizzazione solo per quanto riguarda il lavoro temporaneo e il lavoro a prestito. 2 Le imprese che forniscono a prestito esclusivamente i servizi del proprietario o del comproprietario dell’impresa non sono sottoposte ad autorizzazione.22 22 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20135321). |
