Ordinanza
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Art. 44 Revoca dell’autorizzazione
(art. 16 LC) 1 Se il prestatore si trova in una delle situazioni d’infrazione previste nell’articolo 16 capoverso 1 lettere a o b LC, l’autorità competente può:
2 La competente autorità cantonale comunica alla SECO tutte le sanzioni prese in applicazione dell’articolo 16 LC. Essa gli comunica in particolare i nomi delle persone che hanno dimostrato di non essere in grado di esercitare adeguatamente la fornitura di personale a prestito. 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20135321). |