Ordinanza
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Art. 50 Contratto di fornitura di personale a prestito
(art. 22 LC) Il contratto di lavoro deve essere generalmente concluso prima dell’entrata in funzione, a meno che l’urgenza della situazione non permetta più di concludere un contratto scritto. In simili casi il contratto dovrà essere redatto per iscritto nel più breve tempo possibile. |