Ordinanza
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Art. 53a Valore soglia 54
(art. 21a cpv. 3 LStrI) 1 L’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 LStrI si applica ai generi di professioni secondo la nomenclatura svizzera55 nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento. Il valore soglia è considerato raggiunto o superato se in media il tasso di disoccupazione lo raggiunge o lo supera nel quarto trimestre dell’anno precedente e nei primi tre trimestri dell’anno in corso. 2 Il tasso di disoccupazione si basa sulla statistica del mercato del lavoro della SECO. Corrisponde al quoziente tra il numero dei disoccupati registrati presso il servizio pubblico di collocamento e il numero delle persone che svolgono un’attività lucrativa. 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 402). 55 www.statistica.admin.ch > Trovare statistiche > 03 Lavoro e reddito > Nomenclature > Nomenclatura svizzera delle professioni CH-ISCO-19. |