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Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento; OC)
del 16 gennaio 1991 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 53cTrasmissione dei dati sulle persone in cerca d’impiego con dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro
(art. 21a cpv. 4 LStrI)
1 Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’annuncio completo, il servizio pubblico di collocamento trasmette ai datori di lavoro che hanno effettuato l’annuncio i dati sulle persone in cerca d’impiego con un dossier adeguato o comunica ai datori di lavoro che non sono disponibili persone corrispondenti al profilo richiesto.
2 I datori di lavoro comunicano al servizio pubblico di collocamento:
a.
quali candidati hanno ritenuto adeguati e hanno invitato a un colloquio di assunzione o a una verifica dell’idoneità;