Ordinanza
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Art. 57 Comunicazione di dati 67
(art. 34a LC) Le autorità preposte al mercato del lavoro possono comunicare alle persone in cerca di lavoro i posti vacanti annunciati dai datori di lavoro anche senza l’espresso consenso di questi ultimi. 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2903). |