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Art. 29 Definizioni
(art. 12 cpv. 1 LC) 1 Fornisce professionalmente personale a prestito chi cede i servizi di lavoratori a imprese acquisitrici in modo regolare e con l’intenzione di conseguire un profitto, oppure chi realizza mediante la sua attività di fornitura di personale a prestito una cifra d’affari annua di almeno 100 000 franchi.23 2 Fornisce regolarmente personale a prestito chi conclude con le imprese acquisitrici, nello spazio di dodici mesi, più di dieci contratti di prestito riguardanti l’impiego ininterrotto di un unico lavoratore o di un gruppo di lavoratori. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). |
