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Art. 51 Annuncio delle persone in cerca d’impiego e registrazione dei posti vacanti 46
(art. 24 LC) 1 Alla procedura di annuncio delle persone in cerca d’impiego che intendono beneficiare delle prestazioni del servizio pubblico di collocamento si applicano per analogia gli articoli 19, 20 e 20a dell’ordinanza del 31 agosto 198347 sull’assicurazione contro la disoccupazione. 2 Le autorità preposte al mercato del lavoro registrano i posti vacanti annunciati secondo criteri uniformi sulla piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC). 3 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione fissa questi criteri d’intesa con le competenti autorità cantonali. 4 Le autorità preposte al mercato del lavoro provvedono affinché il contenuto degli annunci dei posti vacanti non sia discriminatorio. 46 Nuovo testo giusta l’all. dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). |
