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Art. 53 ... 50
1 Il datore di lavoro ha l’obbligo di dichiarare i licenziamenti e le chiusure d’impresa che riguardano almeno dieci lavoratori. 2 Laddove la dimensione e le strutture del mercato del lavoro locale lo richiedano, i Cantoni possono diminuire a sei il numero dei lavoratori per cui è richiesto l’obbligo di annunciare i licenziamenti o le chiusure d’impresa.51 3 Il datore di lavoro sottoposto a tale obbligo deve comunicare al servizio pubblico competente le seguenti indicazioni:
50 Abrogata dal n. I dell’O dell’8 dic. 2017, con effetto dal 1° lug. 2018 (RU 2018 841). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). |
