Ordinanza dell’UFAC
|
Art. 10 Casi particolari
1 Se il tipo particolare o le dimensioni dell’aeromobile non permettono d’apporre i contrassegni di nazionalità e d’immatricolazione al posto regolamentare o nelle dimensioni prescritte, l’UFAC determina la maniera d’esecuzione. 2 L’UFAC può prevedere deroghe alla presente ordinanza per gli aeromobili classificati nella categoria speciale, sottocategoria «aeromobili storici» giusta l’articolo 7 dell’ordinanza dell’8 luglio 198515 concernente l’ammissione e la manutenzione degli aeromobili.16 15[RU 1985 15672230, 1993 2322, 1994 3076art. 22 n. 2, 1995 125. RU 1995 4897art. 53]. Vedi ora l’O del DATEC del 18 set. 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili ( 748.215.1). 16Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993976). |