- a.
- le sentenze originarie e le decisioni successive svizzere:
| entro dieci giorni lavorativi dall’accertamento del passaggio in giudicato; |
- b.
- le sentenze originarie e le decisioni successive straniere:
| entro due mesi dal ricevimento dell’avviso o eccezionalmente oltre tale termine se sono necessari chiarimenti nello Stato di emissione della sentenza o se non è disponibile un numero sufficiente di traduttori specializzati a causa del gran numero di avvisi ricevuti nello stesso momento; |
- c.
- le sentenze originarie e le decisioni successive passate soltanto parzialmente in giudicato:
| come parte integrante della sentenza originaria o della decisione successiva di un’istanza superiore passata in giudicato, entro il rispettivo termine vigente; |
- d.
- la traduzione nelle altre lingue utilizzate in VOSTRA del contenuto di un’interdizione di esercitare un’attività e di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate che è stato inizialmente registrato soltanto nella lingua originale:
| entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della sentenza originaria da parte del competente servizio di traduzione della Confederazione; |
- e.
- le copie elettroniche secondo l’articolo 22 LCaGi:
| contemporaneamente ai dati strutturati ai quali si riferiscono; |
- f.
- le copie elettroniche delle decisioni motivate soltanto dopo il passaggio in giudicato ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2:
| entro dieci giorni lavorativi dalla loro creazione; |
- g.
- i periodi di sospensione secondo l’articolo 20 capoverso 2 LCaGi:
| entro dieci giorni lavorativi dopo l’inizio della sanzione privativa della libertà o dopo la fine della stessa oppure dal ricevimento del corrispondente avviso di sistema, se l’autorità competente viene a conoscenza soltanto successivamente della pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP24 o del CPM25; |
- h.
- i dati di esecuzione secondo l’articolo 20 capoverso 3 lettera a LCaGi necessari per il calcolo della durata di un’espulsione svizzera:
| entro dieci giorni lavorativi dopo che l’autorità competente ha preso conoscenza del motivo della partenza; |
- i.
- l’approvazione della richiesta per il computo del termine per l’eliminazione della sentenza originaria secondo l’articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi:
| immediatamente. |