Ordinanza
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Art. 10 Misure in caso di movimenti transfrontalieri non intenzionali
1 Qualora si verifichi un evento straordinario che possa dar luogo ad un movimento transfrontaliero non intenzionale di organismi geneticamente modificati, i Cantoni coinvolti notificano tale evento all’UFAM ed informano la popolazione, i Cantoni vicini e le autorità regionali competenti dei Paesi limitrofi; 2 L’UFAM notifica l’evento alle autorità competenti dei Paesi limitrofi; 3 La notificazione alle autorità dei Paesi limitrofi deve contenere almeno le seguenti informazioni:
4 In caso di evento straordinario in impianti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera b e capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 27 febbraio 199119 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), sono applicabili anche le disposizioni contemplate da tale ordinanza in materia di informazione e di allarme; 5 L’UFAM registra le notificazioni provenienti dall’estero e le comunica ai Cantoni interessati, i quali informano la popolazione in modo adeguato. 19 RS 814.012 |