Ordinanza
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Art. 11 Sorveglianza
1 L’UFAM controlla che vengano rispettate le disposizioni relative all’esportazione di organismi geneticamente modificati finalizzata alla loro utilizzazione nell’ambiente. 2 Ordina le misure necessarie nel caso in cui le disposizioni relative all’esportazione diano luogo a contestazioni. 3 Per quanto riguarda la sorveglianza del rispetto delle disposizioni in materia di importazione e transito di organismi geneticamente modificati e l’imposizione delle misure richieste, le competenze sono definite dall’OIConf20 e dall’OEDA21. 20 RS 814.912 21 RS 814.911 |