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Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (Ordinanza di Cartagena, OCart)
del 3 novembre 2004 (Stato 1° giugno 2012)
Art. 7Obbligo di tenere un registro delle esportazioni
1 Chiunque esporti organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve tenere un registro annuale delle esportazioni, classificate in base al tipo e alla quantità di organismi ed al Paese di destinazione.
2 Su richiesta, tali dati devono essere messi a disposizione dell’UFAM.
3 Essi vanno conservati per almeno 30 anni a partire dall’ultima esportazione.