Ordinanza
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Art. 9 Partecipazione al meccanismo internazionale di scambio d’informazioni
1 L’UFAM, attraverso il Biosafety Clearing House, mette a disposizione del pubblico le informazioni e la documentazione seguenti:
2 Le autorità federali di cui all’articolo 8 lettera d mettono a disposizione dell’UFAM le informazioni e i documenti menzionati al capoverso 1. |