1 È consentito costruire, trasformare o rinnovare battelli soltanto dopo che l’autorità competente ha approvato i relativi piani e calcoli.
2 È consentito acquistare battelli già esistenti soltanto dopo che l’autorità competente ha approvato i relativi piani e calcoli.
3 Per ogni battello deve essere dimostrato, mediante un rapporto sulla sicurezza, che:
- a.
- il battello può essere costruito e gestito in sicurezza secondo le prescrizioni della presente ordinanza e delle relative disposizioni esecutive; e
- b.
- le parti dei battelli e degli impianti, in particolare i dispositivi di sorveglianza e di azionamento, sono costruite e installate in modo da permettere:
- 1.
- un esercizio sicuro, e
- 2.
- la manutenzione e i controlli nonché un agevole impiego.
4 Il DATEC stabilisce quali altri documenti devono essere presentati insieme alla domanda di approvazione dei piani.
5 L’autorità competente può esigere che il richiedente faccia esaminare singoli documenti da un perito.
6 L’autorità competente può esaminare essa stessa i piani e i calcoli o farli esaminare da un perito. Il perito espone il risultato dell’esame in un rapporto di perizia.
7 L’autorità competente può semplificare la procedura d’approvazione dei piani di battelli, elementi di costruzione e oggetti dell’attrezzatura che sono impiegati più volte allo stesso modo e con la stessa funzione.