Ordinanza
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Art. 8 Deroghe alle prescrizioni 18
1 In casi eccezionali l’autorità competente può ordinare misure che derogano alle prescrizioni della presente ordinanza allo scopo di prevenire pericoli per le persone e per le cose. 2 In casi eccezionali può autorizzare, in presenza di condizioni d’esercizio semplici o di nuove conoscenze, misure che derogano alle prescrizioni della presente ordinanza, se il richiedente dimostra, in base a un’analisi dei rischi, che è garantita la protezione dell’ambiente e che con le misure autorizzate:
3 In casi eccezionali può autorizzare, per scopi speciali nell’ambito di manifestazioni limitate nel tempo, l’impiego di battelli che non adempiono le prescrizioni della presente ordinanza, se ciò consente di evitare un onere sproporzionato. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo nonché la protezione dell’ambiente devono essere garantite. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). |