Art. 2 Definizioni 8
Nella presente ordinanza s’intende per: - a.
- imprese pubbliche di navigazione: le imprese di navigazione titolari di una concessione federale e quelle titolari di un’autorizzazione federale;
- b.
- impianti infrastrutturali: le costruzioni e le installazioni necessarie all’esercizio di battelli, segnatamente gli impianti di approdo, i cantieri e gli impianti di rifornimento di carburante;
- c.
- vettori energetici particolari:i combustibili o i carburanti diversi da benzina, diesel, energia a vapore o energia elettrica; in caso di dubbio sulla natura di un vettore energetico, decide l’Ufficio federale dei trasporti (UFT);
- d.
- analisi dei rischi: la procedura sistematica per l’analisi preliminare dei rischi nella fase successiva all’entrata in esercizio (fase di esercizio):
- 1.
- di un impianto infrastrutturale, in considerazione della destinazione d’uso e dell’ambiente in cui verrà costruito,
- 2.
- di un battello, in considerazione del tipo di battello, della destinazione d’uso e dell’ambiente in cui circolerà;
- e.
- rapporto sulla sicurezza: il rapporto (descrizione della costruzione) in cui si dimostra che la costruzione e l’esercizio del battello o dell’impianto infrastrutturale possono essere effettuati in sicurezza e secondo le prescrizioni della presente ordinanza e delle disposizioni esecutive e in cui sono stabilite misure per affrontare i rischi;
- f.
- rapporto di perizia: il rapporto in cui un perito attesta se l’oggetto da lui esaminato adempie le prescrizioni applicabili.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).
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