Ordinanza
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Art. 22 Principio
1 I battelli devono essere costruiti secondo le regole riconosciute della tecnica in modo che la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio sia garantita in tutte le condizioni d’esercizio prevedibili e che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dell’ambiente e delle acque.45 2 Il genere e le dimensioni dei battelli devono essere in sintonia con le condizioni locali e d’esercizio. Il DATEC46 suddivide le acque in zone. 3 L’autorità competente può esigere che sia fornita la prova della sicurezza d’esercizio e dell’idoneità di elementi di costruzione e di oggetti dell’attrezzatura. Può esigere documenti attestanti le caratteristiche e la qualità dei materiali di costruzione. 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024173). 46 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
