Ordinanza
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Art. 25 Bordo libero e distanza di sicurezza
1 Il bordo libero e la distanza di sicurezza risultano dal bordo libero residuo, rispettivamente dalla distanza di sicurezza residua, e dall’immersione laterale dovuta a sbandamento. 2 Il bordo libero residuo del battello carico e soggetto a sbandamento dev’essere superiore a 0,20 m; la distanza di sicurezza residua del battello carico e soggetto a sbandamento dev’essere superiore a 0,20 m per i battelli con il ponte completamente coperto e superiore a 0,30 m per battelli in cui il ponte manca del tutto o parzialmente. 3 Il bordo libero minimo e la distanza di sicurezza minima di un battello dipendono dalla regione di navigazione (zona) in cui il battello naviga. |
