Ordinanza
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Art. 26 Galleggiabilità in caso di falla
1 Per ogni battello occorre dimostrare la galleggiabilità in caso di falla. Essa è dimostrata se le prescrizioni concernenti la stabilità in caso di falla sono soddisfatte e se durante tutti gli stadi d’invasione, compreso lo stadio finale, il limite d’immersione non è superato. 2 Quale linea di sovrimmersione si considera una linea tracciata sul fasciame esterno del battello che unisce la prua e la poppa passando almeno 100 mm sotto il punto d’intersezione tra il fasciame e la superficie superiore del ponte delle paratie e almeno 100 mm sotto il punto più profondo in cui il fasciame esterno non è più impermeabile. 3 Si considera caso di falla un’inondazione parziale del battello, la cui ampiezza dipende dalla classe del battello. |
