Ordinanza
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Art. 28 Posto di governo 48
1 Il posto di governo dev’essere allestito secondo le regole riconosciute della tecnica in quanto a sicurezza, concezione, disposizione ed ergonomia. Dal posto di governo deve essere garantita una sufficiente visibilità sul percorso da seguire e sugli impianti necessari per approdare e per salpare.49 2 ...50 3 L’illuminazione del battello non deve disturbare il conduttore51. 48 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024173). 50 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 dic. 2015, con effetto dal 1° feb. 2021 (RU 2016 159). 51 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
