Ordinanza
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Art. 29 Impianti delle macchine, impianti per combustibile 52
1 Gli impianti delle macchine e i gruppi ausiliari nonché le installazioni annesse devono essere costruiti e montati in modo ineccepibile dal profilo della tecnica di sicurezza. 2 Per i battelli la cui lunghezza sul piano di galleggiamento non supera i 20 m può essere fatta domanda per l’impiego di motori fuoribordo a benzina. L’autorità competente autorizza l’impiego di tali motori se la sicurezza non ne risulta pregiudicata. Può esigere dal richiedente attestati di sicurezza e fissare condizioni per la costruzione e l’esercizio di tali battelli. 3 Il propulsore del battello, in particolare le installazioni che assicurano l’avanzamento del battello, deve poter essere avviato e arrestato in modo affidabile e consentire di invertire il senso di marcia in modo affidabile. 4 I serbatoi di combustibile devono essere montati in luoghi idonei e sicuri del battello. La distanza tra la parete del recipiente e lo scafo deve essere la più grande possibile. Per i serbatoi di vettori energetici particolari e per le installazioni e i sistemi di tubature che durante l’esercizio del battello sono riempiti di vettori energetici particolari, l’autorità competente può ordinare il rispetto di particolari distanze di sicurezza dallo scafo. 5 I recipienti e le tubature devono essere costruiti in materiale idoneo alla conservazione continua dei combustibili o dei vettori energetici particolari e resistere alle sollecitazioni prevedibili. 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). |
