Ordinanza
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Art. 30 Timonerie e impianti di governo 54
1 I battelli devono essere equipaggiati con timonerie o impianti di governo affidabili, conformi alla destinazione d’uso, alle dimensioni principali e alle condizioni d’esercizio dei battelli e in grado di garantire una buona manovrabilità. 2 Qualora non vi siano due timonerie o impianti di governo indipendenti, dev’essere disponibile una timoneria d’emergenza o un impianto di governo indipendenti dall’organo di comando principale. 3 La posizione del timone o dell’organo di governo dev’essere chiaramente segnalata nel posto di governo e nei posti di governo laterali. 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). |
