Ordinanza
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Art. 39 Impianti di lotta antincendio 63
1 I battelli devono disporre di impianti di estinzione degli incendi costantemente pronti all’uso che consentano di combattere efficacemente ogni genere d’incendio. 2 L’attrezzatura di lotta antincendio minima comprende estintori portatili nonché pompe, tubi flessibili e condotte di estinzione. 3 I locali delle macchine e quelli del quadro elettrico devono essere provvisti di impianti fissi di estinzione degli incendi. 4 In caso di battelli alimentati da vettori energetici particolari, l’autorità competente decide in merito all’installazione di impianti fissi di estinzione degli incendi. A tal fine tiene conto del pericolo d’incendio o di esplosione del rispettivo vettore energetico e delle installazioni presenti nei locali interessati. 5 Gli impianti di estinzione degli incendi devono essere facilmente accessibili e contrassegnati chiaramente mediante targhette d’avvertimento. 63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). |