Ordinanza
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Art. 5a Periti 13
1 La funzione di perito può essere svolta soltanto da persone che:
2 È indipendente chi:
3 È consentito ricorrere anche a persone giuridiche in qualità di periti se queste hanno alle loro dipendenze periti che adempiono le condizioni del capoverso 1. 13 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). 14 Introdotta dal n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024173). |
