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Art.12 Prima e seconda parte dell’esame
1 La prima e la seconda parte dell’esame vanno sostenute nel quadro dell’esame europeo d’idoneità svolto dall’Ufficio europeo dei brevetti. 2 In presenza di circostanze straordinarie la commissione d’esame può proporre esami sostitutivi equivalenti ai compiti A e B dell’esame europeo d’idoneità. |