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Art. 15 Quarta parte dell’esame
1 La quarta parte dell’esame è costituita da un esame orale. 2 Assistono alla quarta parte due degli esaminatori che hanno preparato la parte d’esame. 3 La parte d’esame dura un’ora. In casi motivati la prova può essere prolungata al massimo fino a 75 minuti. 4 Gli esaminatori elaborano una valutazione comune. |