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Art. 16 Presenza di terzi all’esame
1 L’esame federale per consulenti in brevetti non è pubblico. 2 La commissione d’esame può permettere di assistere all’esame a chi può giustificare un interesse. 3 I membri della commissione d’esame e i rappresentanti della SEFRI possono assistere d’ufficio all’esame. |