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Art.19 Ritiro
1 I candidati possono ritirare la loro candidatura fino a 14 giorni prima dell’inizio dell’esame. Solo in questo caso la tassa d’esame viene loro restituita. 2 Il ritiro della candidatura dopo questo termine è ammesso solo se è fornita una ragione valida. Sono segnatamente considerate ragioni valide:
3 Il ritiro deve essere comunicato immediatamente per scritto e deve essere fornita la prova del motivo dell’impedimento. 4 I candidati che non ritirano la loro candidatura all’esame entro il termine di cui al capoverso 1 o per una ragione valida non hanno superato l’esame della parte d’esame corrispondente. 5 I candidati che, per una ragione valida, ritirano la loro candidatura dopo l’inizio dell’esame devono iscriversi alla sessione d’esame successiva. In caso contrario l’esame della parte corrispondente è considerato non superato. 6 Il candidato deve ripetere per intero l’esame interrotto e pagare nuovamente la tassa d’esame. |