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Art. 2
1 Un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria deve essere stato conseguito al termine di uno studio a tempo pieno di almeno tre anni o di uno studio a tempo parziale di durata equivalente. Almeno l’80 per cento delle ore di corso seguite per l’ottenimento di tale diploma deve essere dedicato al settore delle scienze naturali o dell’ingegneria. 2 Sono segnatamente considerate scienze naturali o ingegneristiche l’edilizia, la biochimica, la biologia, la biotecnologia, la chimica, l’elettronica, l’elettrotecnica, la tecnologia dell’informazione, l’ingegneria meccanica, la matematica, la medicina, la farmaceutica e la fisica. |