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Art.20 Risultato dell’esame
1 La commissione d’esame si riunisce per decidere in merito al superamento dell’esame. Un rappresentante della SEFRI è invitato ad assistere alla seduta. 2 Mediante decisione scritta la commissione d’esame comunica entro tre mesi ai candidati il risultato delle parti d’esame da essi sostenute. 3 L’esame federale di consulente in brevetti è superato se sono state superate tutte le quattro parti d’esame di cui all’articolo 8. In questo caso la commissione d’esame rilascia una certificazione sotto forma di attestato. |