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Art.21 Conservazione dei documenti riguardanti l’esame
1 La commissione d’esame provvede affinché tutti i documenti riguardanti l’esame siano conservati per due anni a partire dalla comunicazione dei risultati dell’esame. 2 Se è interposto ricorso i documenti riguardanti l’esame devono essere conservati finché la decisione relativa al ricorso è passata in giudicato. 3 Il candidato può chiedere di consultare i propri documenti d’esame conservati secondo il capoverso 1 o 2. |