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Art. 23 Principi
1 La commissione d’esame è competente per il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti. 2 Mediante decisione scritta la commissione d’esame delibera in merito al riconoscimento dell’esame estero per consulenti in brevetti e al contenuto e allo svolgimento di un esame d’idoneità. 3 L’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) si applica al riconoscimento degli esami esteri per consulenti in brevetti per le persone interessate da tale accordo. |