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Art. 25 Esame d’idoneità
1 Il richiedente può sostenere un esame d’idoneità se la commissione d’esame non riconosce o riconosce soltanto in parte l’esame estero per consulenti in brevetti. 2 È ammesso all’esame d’idoneità chi al momento dell’iscrizione dimostra di essere titolare di un diploma universitario (art. 2) e di avere svolto un’attività pratica (art. 27–30). 3 La commissione d’esame può invitare il richiedente a presentare documenti relativi al tipo e alla durata dell’esperienza professionale acquisita. |