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Art. 26 Contenuto e svolgimento dell’esame d’idoneità
1 L’esame d’idoneità verte su conoscenze tecniche oggetto dell’esame federale per consulenti in brevetti e che non sono già state esaminate durante la formazione frequentata nello Stato in cui è stato sostenuto l’esame per consulenti in brevetti. 2 Per determinare il contenuto dell’esame d’idoneità la commissione d’esame può tenere conto dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente. 3 La commissione d’esame stabilisce nei singoli casi il tipo, lo svolgimento e la valutazione dell’esame d’idoneità. 4 Le disposizioni concernenti la lingua d’esame (art. 11), il ritiro (art. 19) e le sanzioni (art. 22) si applicano per analogia all’esame d’idoneità. 5 Mediante decisione scritta, la commissione d’esame comunica entro tre mesi al richiedente il risultato dell’esame d’idoneità. 6 Chi non ha superato per la seconda volta l’esame d’idoneità o, se del caso, parti di quest’ultimo è escluso da ogni ulteriore esame. |