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Art. 3 Camera d’esame
1 Il Consiglio federale conferisce all’associazione comune (camera d’esame) dell’Associazione dei consulenti in brevetti svizzeri ed europei di professione libera (ACBSE), dell’Associazione dei consulenti in brevetti nell’industria svizzera (ACBIS) e dell’Associazione svizzera dei consulenti in proprietà industriale (ASCPI) i compiti seguenti:
2 La camera d’esame è finanziata mediante gli emolumenti riscossi per le sue decisioni e prestazioni e mediante i contributi dei suoi membri. 3 I compiti della camera d’esame sono svolti dalla commissione d’esame. |