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Art. 32 Modifica e cancellazione di informazioni nel registro
1 L’IPI modifica e cancella le informazioni nel registro su richiesta della persona iscritta o d’ufficio. 2 L’IPI procede d’ufficio alla modifica o alla cancellazione se le informazioni necessarie all’iscrizione nel registro non corrispondono più alla realtà, in particolare se la persona iscritta non ha più un recapito in Svizzera o se il recapito in Svizzera è cambiato. 3 Se la modifica o la cancellazione avviene d’ufficio, l’IPI comunica la prevista modifica o cancellazione alla persona iscritta e le impartisce un termine per prendere posizione. Se la persona iscritta non prende posizione entro tale termine, l’IPI procede alla modifica o alla cancellazione delle informazioni in questione. 4 L’IPI può cancellare le informazioni d’ufficio senza chiedere una presa di posizione se:
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